FINALMENTE ANCHE A MONZA LA RETTIFICA ANAGRAFICA DI SESSO IN ASSENZA DELLA PREVENTIVA OPERAZIONE CHIRURGICA
Il nostro Studio legale ha avuto il
piacere di accompagnare una persona nel suo cammino verso la piena identità di
se stessa, ottenendo l’autorizzazione alla rettificazione anagrafica
dell’attribuzione di sesso, e la conseguente assegnazione del nome di battesimo
desiderato sostituito a quello indicante il genere diverso in tutti i documenti
d’identità, senza il preventivo obbligo di sottoporsi all’operazione chirurgica
demolitorio – ricostruttiva.
La Corte di Cassazione ha, di fatti, recentemente
adottato “un cambio di rotta” sul punto, concretizzatosi in una lettura
innovativa di quanto disposto dalla Legge n. 164/1982, il cui art. 3 è stato
trasfuso nell’art 31 d.lgs. n. 150/2011.
In tale “storico” arresto (cfr. Cass.
sent. n. 15138 del 20 luglio 2015),
infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto che, una volta che il soggetto abbia
raggiunto la piena stabilità dal punto di vista psicologico, per quanto
riguarda il profilo fisico/endocrinologico sia sufficiente l’adeguamento dei
caratteri sessuali secondari.
Ciò in totale contrapposizione rispetto a
quanto avveniva prima del luglio 2015 in quanto, fino ad allora, coloro che necessitavano
di ottenere la rettifica di sesso ed il conseguente adeguamento dei documenti
anagrafici dovevano necessariamente sottoporsi all’invasiva e pericolosa
operazione chirurgica (quantomeno demolitoria) per la modifica dei caratteri
sessuali primari.
È stata quindi riconosciuta la preminenza
del diritto alla salute dell’interessato rispetto agli altri eventuali
interessi collettivi che vengono in gioco: a nostro avviso, la concretizzazione
della tanto attesa rivoluzione copernicana in cui si inserisce anche la svolta
legislativa in materia di unioni civili.
Il focus, dunque, diventa il benessere
psico-fisico dell’interessato: “Diversamente, tale operazione si risolverebbe
in un trattamento sanitario “inumano e degradante ove non sia necessario” (cfr.
pag. 20 Cass. n. 15138/2015), a dispetto dell’inviolabilità da parte dello
Stato del diritto all’autodeterminazione, nel senso che “alcuno potrà
sostituirsi al ricorrente per stabilire se sia o meno opportuno modificare i
propri caratteri sessuali primari al fine di vedere rispettata anche dai terzi
la propria identità personale
(cfr. pag. 19 Cass. n. 15138/2015)”.
In conclusione,
sempre secondo la Suprema Corte nonché dei Tribunali di merito che nel
frattempo sono stati chiamati a pronunciarsi in materia, il contrasto tra i
dati anagrafici “sulla carta” e la rappresentazione esterna (oltre che la
percezione interiore) di un genere diverso deve ritenersi fortemente lesivo del
diritto all’identità personale sancito dall’art. 2 della nostra Costituzione.
Deve, pertanto,
statuirsi il diritto in capo a chiunque si trovi nella condizione predetta di
ottenere tale adeguamento senza doversi sottoporre all’intervento chirurgico
demolitorio – ricostruttivo dei caratteri sessuali primari, qualora non
necessario e cioè qualora sussistano i requisiti individuati dal Giudice della
nomofilachia: definitiva fissazione dell’identità di
genere dal punto di vista psicologico, adeguamento dei caratteri sessuali
secondari sotto il profilo fisico/endocrinologico, con conseguente equilibrio
tra soma e psiche e ottimale livello di benessere raggiunto!
La persona
Assistita dal nostro Studio è stata, quindi, guidata da noi e da un team di esperti con cui collaboriamo al
fine di dimostrare la sussistenza dei suddetti requisiti, riuscendo così a conseguire
l’obiettivo prefissato - la riassegnazione di sesso senza intervento chirurgico
- con pronuncia del Tribunale di Monza che ha definitivamente consacrato
l’accoglimento dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione
anche nel nostro Foro!