FINALMENTE ANCHE A MONZA LA RETTIFICA ANAGRAFICA DI SESSO IN ASSENZA DELLA PREVENTIVA OPERAZIONE CHIRURGICA

Il nostro Studio legale ha avuto il piacere di accompagnare una persona nel suo cammino verso la piena identità di se stessa, ottenendo l’autorizzazione alla rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, e la conseguente assegnazione del nome di battesimo desiderato sostituito a quello indicante il genere diverso in tutti i documenti d’identità, senza il preventivo obbligo di sottoporsi all’operazione chirurgica demolitorio – ricostruttiva.

La Corte di Cassazione ha, di fatti, recentemente adottato “un cambio di rotta” sul punto, concretizzatosi in una lettura innovativa di quanto disposto dalla Legge n. 164/1982, il cui art. 3 è stato trasfuso nell’art 31 d.lgs. n. 150/2011.

In tale “storico” arresto (cfr. Cass. sent. n. 15138 del 20 luglio 2015), infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto che, una volta che il soggetto abbia raggiunto la piena stabilità dal punto di vista psicologico, per quanto riguarda il profilo fisico/endocrinologico sia sufficiente l’adeguamento dei caratteri sessuali secondari.

Ciò in totale contrapposizione rispetto a quanto avveniva prima del luglio 2015 in quanto, fino ad allora, coloro che necessitavano di ottenere la rettifica di sesso ed il conseguente adeguamento dei documenti anagrafici dovevano necessariamente sottoporsi all’invasiva e pericolosa operazione chirurgica (quantomeno demolitoria) per la modifica dei caratteri sessuali primari.

È stata quindi riconosciuta la preminenza del diritto alla salute dell’interessato rispetto agli altri eventuali interessi collettivi che vengono in gioco: a nostro avviso, la concretizzazione della tanto attesa rivoluzione copernicana in cui si inserisce anche la svolta legislativa in materia di unioni civili.

Il focus, dunque, diventa il benessere psico-fisico dell’interessato: “Diversamente, tale operazione si risolverebbe in un trattamento sanitario “inumano e degradante ove non sia necessario” (cfr. pag. 20 Cass. n. 15138/2015), a dispetto dell’inviolabilità da parte dello Stato del diritto all’autodeterminazione, nel senso che “alcuno potrà sostituirsi al ricorrente per stabilire se sia o meno opportuno modificare i propri caratteri sessuali primari al fine di vedere rispettata anche dai terzi la propria identità personale (cfr. pag. 19 Cass. n. 15138/2015)”.

In conclusione, sempre secondo la Suprema Corte nonché dei Tribunali di merito che nel frattempo sono stati chiamati a pronunciarsi in materia, il contrasto tra i dati anagrafici “sulla carta” e la rappresentazione esterna (oltre che la percezione interiore) di un genere diverso deve ritenersi fortemente lesivo del diritto all’identità personale sancito dall’art. 2 della nostra Costituzione.

Deve, pertanto, statuirsi il diritto in capo a chiunque si trovi nella condizione predetta di ottenere tale adeguamento senza doversi sottoporre all’intervento chirurgico demolitorio – ricostruttivo dei caratteri sessuali primari, qualora non necessario e cioè qualora sussistano i requisiti individuati dal Giudice della nomofilachia: definitiva fissazione dell’identità di genere dal punto di vista psicologico, adeguamento dei caratteri sessuali secondari sotto il profilo fisico/endocrinologico, con conseguente equilibrio tra soma e psiche e ottimale livello di benessere raggiunto!

La persona Assistita dal nostro Studio è stata, quindi, guidata da noi e da un team di esperti con cui collaboriamo al fine di dimostrare la sussistenza dei suddetti requisiti, riuscendo così a conseguire l’obiettivo prefissato - la riassegnazione di sesso senza intervento chirurgico - con pronuncia del Tribunale di Monza che ha definitivamente consacrato l’accoglimento dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione anche nel nostro Foro!

© Studio Legale Basilico Venturini | 13 Dec, 2017