IL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DI UN CITTADINO UE E GLI STRUMENTI PER CONTRASTARLO
1. Il caso
Nel caso concreto affrontato dal nostro studio l’interessata era
una cittadina comunitaria, in passato e per lungo tempo regolarmente
soggiornante in Italia ed ivi titolare di una P.IVA mediante la quale per anni
aveva regolarmente svolto un’attività lavorativa professionale, per la quale
aveva altresì ottenuto il riconoscimento nel nostro Paese del suo titolo di
studio.
L’interessata aveva, inoltre, una figlia minorenne di
nazionalità italiana residente nel nostro Paese. In occasione di una visita
alla figlia, mentre la cittadina comunitaria si trovava nella stanza
dell’albergo ove pernottava, la stessa riceveva un controllo “a sorpresa” da parte della Questura, in quanto le
risultavano ascritti una serie di reati, e veniva così immediatamente prelevata
e tradotta presso la Questura, ove le veniva notificato un decreto di
allontanamento emesso dal Prefetto, motivato da ragioni di pubblica
sicurezza, ove i suddetti reati venivano elencati genericamente
.
Inoltre, in Questura all’interessata
veniva notificato anche un provvedimento di trattenimento emanato sempre dal
Questore, in forza del quale la stessa veniva dapprima trattenuta in Questura e
poi trasferita e trattenuta presso un Centro di Identificazione ed Espulsione “per il tempo strettamente necessario alla
rimozione degli impedimenti all’accompagnamento immediato alla frontiera”.
Successivamente, la cittadina
comunitaria veniva presentata avanti al Tribunale competente per la convalida
del provvedimento di trattenimento ma, in tale occasione, la Questura non era
in grado di fornire alcuna prova in merito ai precedenti penali ascrittile.
Di conseguenza, il Tribunale non convalidava il provvedimento di
trattenimento, ordinando l’immediata liberazione dell’interessata.
A quel punto, si rendeva necessario proporre
ricorso anche avverso il decreto di allontanamento emesso dal Prefetto, non
automaticamente decaduto a seguito della mancata convalida del provvedimento di
trattenimento, al fine di vedere riconosciuto il pieno diritto di soggiornare
nel territorio italiano, anche in quanto cittadina di un Stato membro
dell’Unione Europea madre di una cittadina italiana residente in Italia.
2. La questione
La
questione in esame è la seguente: in quali casi il cittadino di uno Stato
membro dell’Unione Europea può vedersi negato il diritto di ingresso e di
soggiorno in Italia e quali sono gli strumenti per contrastare un eventuale
provvedimento di allontanamento illegittimamente adottato dal Prefetto?
3. Le soluzioni giuridiche
3.1. Il quadro normativo
Il
primo comma dell’art. 20 D.lgs. 30/2007 prevede che ai cittadini di uno Stato
membro dell’Unione Europea possa essere limitato il diritto di ingresso e di
soggiorno sul territorio nazionale solo ed esclusivamente nei casi di: (i)
motivi di sicurezza dello Stato; (ii) motivi imperativi di pubblica sicurezza;
(iii) altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
3.2.
Lo strumento giurisdizionale di difesa del cittadino UE
Avverso il provvedimento di
allontanamento può essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del
luogo in cui ha sede l'Autorità che lo ha disposto entro venti giorni dalla
notifica dello stesso, volto, in via preliminare, a richiederne la sospensione
dell’esecutorietà ed, in via principale, all’annullamento dello stesso,
contestando le ragioni in base alle quali è stato adottato e quindi dimostrando
la mancanza di pericolosità sociale del soggetto avverso il quale è stato
emesso il provvedimento, da declinarsi a seconda del caso concreto.
3.3
I requisiti previsti dalla legge per l’adozione del provvedimento di
allontanamento e la giurisprudenza
Ma non solo: la normativa in
commento richiede che il provvedimento di allontanamento presenti alcuni
requisiti sia nella sostanza che nella forma, la cui sussistenza dovrà essere
verificata caso per caso ed eventualmente contestata mediante il suddetto
ricorso:
a) l’attualità e la concretezza della pericolosità sociale
In particolare, l’art. 20 comma 4 del D.lgs. 30/2007
richiede ai fini dell’emissione
del provvedimento di allontanamento l’attualità e la concretezza della
pericolosità sociale del cittadino UE, in quanto “l'esistenza di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti”
Ciò è ribadito altresì dalla giurisprudenza, che con
orientamento costante afferma che qualora il decreto prefettizio non offra
alcun elemento fattuale da cui possa desumersi il fatto che il cittadino UE si
dedichi alla commissione di comportamenti delittuosi oppure allorché i fatti
ascritti al cittadino dell’Unione siano genericamente indicati, essi non sono
sufficienti ad integrare l’ipotesi della minaccia concreta, effettiva e grave
all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, tanto da inficiare la
legittimità del provvedimento: “il
provvedimento gravato non ha indicato i motivi alla stregua dei quali possa
fondatamente dirsi che sussistono concrete, reali ed attuali esigenze di
pubblica sicurezza, tali da comportare l’allontanamento del ricorrente dal
territorio nazionale: una dizione così generica richiede che il provvedimento
incisivo della sfera giuridica sostanziale dell’interessato che miri
all’allontanamento di quest’ultimo dal territorio nazionale necessiti di una
motivazione stringente e non basata su affermazioni apodittiche e generiche”
(cfr. Trib. Milano, sent. 2
maggio 2013 – G.U. Dott. Rota; cfr. anche ex
plurimis Trib. Prato, 8
febbraio 2010; Trib. Bologna, 31 maggio 2008).
b) il principio di
proporzionalità e la situazione sociale e culturale del cittadino UE in Italia
(art. 20 c. 4 e 5 D. Lgd. 30/2007)
Il provvedimento di allontanamento deve fare
corretta applicazione del principio di proporzionalità, offrendo adeguati elementi
che comprovino che l’interesse dello Stato ad allontanare il cittadino UE dal
territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza sia contemperato
all’interesse di quest’ultimo a permanervi.
Inoltre (ed a tal fine) il Prefetto deve
prendere in considerazione la situazione sociale e culturale dell’interessato,
ed in particolare la durata del soggiorno in Italia, l’età, la situazione
familiare e economica, lo stato di salute, l’integrazione sociale e culturale
nel territorio nazionale e l'importanza dei suoi legami con il Paese di
origine.
4. Conclusioni
Procedendo
ad un’attenta analisi del caso di specie ed alla rigorosa applicazione dei
principi di diritto sopra illustrati, il nostro studio ha proceduto
all’impugnazione del provvedimento di allontanamento emesso nei confronti della
cittadina UE, ottenendone l’annullamento.