IL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DI UN CITTADINO UE E GLI STRUMENTI PER CONTRASTARLO

 

1. Il caso

Nel caso concreto affrontato dal nostro studio l’interessata era una cittadina comunitaria, in passato e per lungo tempo regolarmente soggiornante in Italia ed ivi titolare di una P.IVA mediante la quale per anni aveva regolarmente svolto un’attività lavorativa professionale, per la quale aveva altresì ottenuto il riconoscimento nel nostro Paese del suo titolo di studio.

L’interessata aveva, inoltre, una figlia minorenne di nazionalità italiana residente nel nostro Paese. In occasione di una visita alla figlia, mentre la cittadina comunitaria si trovava nella stanza dell’albergo ove pernottava, la stessa riceveva un controllo “a sorpresa” da parte della Questura, in quanto le risultavano ascritti una serie di reati, e veniva così immediatamente prelevata e tradotta presso la Questura, ove le veniva notificato un decreto di allontanamento emesso dal Prefetto, motivato da ragioni di pubblica sicurezza, ove i suddetti reati venivano elencati genericamente .

Inoltre, in Questura all’interessata veniva notificato anche un provvedimento di trattenimento emanato sempre dal Questore, in forza del quale la stessa veniva dapprima trattenuta in Questura e poi trasferita e trattenuta presso un Centro di Identificazione ed Espulsione “per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento immediato alla frontiera”.

Successivamente, la cittadina comunitaria veniva presentata avanti al Tribunale competente per la convalida del provvedimento di trattenimento ma, in tale occasione, la Questura non era in grado di fornire alcuna prova in merito ai precedenti penali ascrittile. Di conseguenza, il Tribunale non convalidava il provvedimento di trattenimento, ordinando l’immediata liberazione dell’interessata. 

A quel punto, si rendeva necessario proporre ricorso anche avverso il decreto di allontanamento emesso dal Prefetto, non automaticamente decaduto a seguito della mancata convalida del provvedimento di trattenimento, al fine di vedere riconosciuto il pieno diritto di soggiornare nel territorio italiano, anche in quanto cittadina di un Stato membro dell’Unione Europea madre di una cittadina italiana residente in Italia.

2. La questione

La questione in esame è la seguente: in quali casi il cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea può vedersi negato il diritto di ingresso e di soggiorno in Italia e quali sono gli strumenti per contrastare un eventuale provvedimento di allontanamento illegittimamente adottato dal Prefetto?

3. Le soluzioni giuridiche

3.1. Il quadro normativo

Il primo comma dell’art. 20 D.lgs. 30/2007 prevede che ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea possa essere limitato il diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio nazionale solo ed esclusivamente nei casi di: (i) motivi di sicurezza dello Stato; (ii) motivi imperativi di pubblica sicurezza; (iii) altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

3.2. Lo strumento giurisdizionale di difesa del cittadino UE

Avverso il provvedimento di allontanamento può essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui ha sede l'Autorità che lo ha disposto entro venti giorni dalla notifica dello stesso, volto, in via preliminare, a richiederne la sospensione dell’esecutorietà ed, in via principale, all’annullamento dello stesso, contestando le ragioni in base alle quali è stato adottato e quindi dimostrando la mancanza di pericolosità sociale del soggetto avverso il quale è stato emesso il provvedimento, da declinarsi a seconda del caso concreto.

3.3 I requisiti previsti dalla legge per l’adozione del provvedimento di allontanamento e la giurisprudenza

Ma non solo: la normativa in commento richiede che il provvedimento di allontanamento presenti alcuni requisiti sia nella sostanza che nella forma, la cui sussistenza dovrà essere verificata caso per caso ed eventualmente contestata mediante il suddetto ricorso:

a) l’attualità e la concretezza della pericolosità sociale

In particolare, l’art. 20 comma 4 del D.lgs. 30/2007 richiede ai fini dell’emissione del provvedimento di allontanamento l’attualità e la concretezza della pericolosità sociale del cittadino UE, in quanto “l'esistenza di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti”

Ciò è ribadito altresì dalla giurisprudenza, che con orientamento costante afferma che qualora il decreto prefettizio non offra alcun elemento fattuale da cui possa desumersi il fatto che il cittadino UE si dedichi alla commissione di comportamenti delittuosi oppure allorché i fatti ascritti al cittadino dell’Unione siano genericamente indicati, essi non sono sufficienti ad integrare l’ipotesi della minaccia concreta, effettiva e grave all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, tanto da inficiare la legittimità del provvedimento: “il provvedimento gravato non ha indicato i motivi alla stregua dei quali possa fondatamente dirsi che sussistono concrete, reali ed attuali esigenze di pubblica sicurezza, tali da comportare l’allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale: una dizione così generica richiede che il provvedimento incisivo della sfera giuridica sostanziale dell’interessato che miri all’allontanamento di quest’ultimo dal territorio nazionale necessiti di una motivazione stringente e non basata su affermazioni apodittiche e generiche” (cfr. Trib. Milano, sent. 2 maggio 2013 – G.U. Dott. Rota; cfr. anche ex plurimis Trib. Prato, 8 febbraio 2010; Trib. Bologna, 31 maggio 2008).

b) il principio di proporzionalità e la situazione sociale e culturale del cittadino UE in Italia (art. 20 c. 4     e 5 D. Lgd. 30/2007)

Il provvedimento di allontanamento deve fare corretta applicazione del principio di proporzionalità, offrendo adeguati elementi che comprovino che l’interesse dello Stato ad allontanare il cittadino UE dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza sia contemperato all’interesse di quest’ultimo a permanervi.

Inoltre (ed a tal fine) il Prefetto deve prendere in considerazione la situazione sociale e culturale dell’interessato, ed in particolare la durata del soggiorno in Italia, l’età, la situazione familiare e economica, lo stato di salute, l’integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

4. Conclusioni

Procedendo ad un’attenta analisi del caso di specie ed alla rigorosa applicazione dei principi di diritto sopra illustrati, il nostro studio ha proceduto all’impugnazione del provvedimento di allontanamento emesso nei confronti della cittadina UE, ottenendone l’annullamento.

© Studio Legale Basilico Venturini | 06 June, 2017