IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI ALL’ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA
Il Caso
Un
imprenditore, titolare di una piccola impresa individuale, a seguito della
richiesta di un finanziamento al proprio istituto di credito, si avvedeva della
presenza di una segnalazione a suo carico alla Centrale dei Rischi presso la
Banca d’Italia, a causa della quale la richiesta di finanziamento veniva
respinta.
Il
nostro Studio Legale ha, così, provveduto a richiedere il prospetto sintetico
ed analitico delle segnalazioni ivi presenti, dal quale emergeva l’effettiva
iscrizione a suo carico di una segnalazione di sofferenza da parte di un
intermediario, la cui fonte era però del tutto ignota al Cliente, il quale, del
resto, non aveva mai ricevuto alcun sollecito di pagamento né preavviso di
segnalazione.
Veniva,
dunque, trasmessa all’intermediario una richiesta di immediata cancellazione
della segnalazione in discorso e di risarcimento dei danni subiti.
Dopo
innumerevoli solleciti e l’instaurazione della procedura di negoziazione
assistita, l’intermediario riconosceva l’errore e procedeva per le vie bonarie
alla cancellazione della segnalazione alla Centrale dei Rischi.
La
controparte, tuttavia, negava qualsivoglia risarcimento dei numerosi danni
subiti dal piccolo imprenditore: si rendeva, pertanto, necessario adire il
Tribunale, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., data
la natura documentale della vertenza.
Il quadro normativo
§ Il sistema delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca
d’Italia.
Il
sistema delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia si
fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli
intermediari partecipanti, imponendo agli istituti bancari e agli intermediari
finanziari la puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio,
adottando tutte le cautele necessarie per il rispetto delle ragioni
dell’utenza, evitando così di incorrere in responsabilità (cfr. Istruzioni
Banca d’Italia di cui alla circolare n. 139/1991 e successivi aggiornamenti, in
particolare Cap. II, Sez. II, Par. 5).
Di
fatti, l’istituto segnalante è tenuto ad accertare la sussistenza di una
condizione di complessiva difficoltà economica del soggetto
segnalato, con un grado di diligenza che certamente non può arrestarsi alla
constatazione di un mero inadempimento, ma deve essere determinata dal
riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una
grave e non transitoria difficoltà economica paragonabile, anche se non
coincidente, con la condizione di insolvenza (cfr. Cass.
civ., sez. I, n. 15609/2014).
Ed
ancora, è previsto l’obbligo ex lege (art. 4 comma 7 del Codice Di Deontologia
e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema
di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal
Garante della Privacy del 2004 e in vigore dal primo gennaio 2005) in capo agli
intermediari che rilevino una sofferenza di inviare un tempestivo preavviso
di segnalazione, proprio al fine di consentire al debitore di sanare la
propria posizione senza subire la conseguenze dannose di una segnalazione alla
Centrale dei Rischi.
§ La natura dei danni
a)
lesione del diritto di impresa: impossibilità di accedere
al credito bancario (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI,
ordinanza del 12/03/2015, per cui l’illegittima segnalazione in Centrale Rischi
comporta per l’imprenditore un rischio imminente e molto elevato di grave
pregiudizio, sia per quanto riguarda l’eventuale revoca degli affidamenti già
concessi, sia quale causa di preclusione per la concessione di nuove
agevolazioni. Tipico effetto della segnalazione è, infatti, la negazione
dell’affidabilità bancaria del soggetto: ciò che, dal punto di vista
dell’imprenditore commerciale, costituisce un irreparabile pregiudizio) e
conseguente perdita dei fornitori;
b)
danno alla reputazione imprenditoriale e
all’onorabilità del soggetto segnalato: grave danno di
immagine, non solo presso il fornitore bensì anche presso tutta la
clientela - abituata da anni ad acquistare i prodotti del predetto fornitore -
e presso l’istituto di credito, , la cui entità potrà essere quantificata in
via equitativa ex art.1226 c.c. (cfr. ABF Roma, 6 marzo 2015, Cass.
2 settembre 2008, n. 22061; Cass. civ., sez. I,
24/05/2010, n. 12626; Trib. Bari, sez. II,
07/02/2011, n. 410, per cui il danno da lesione dell'immagine sociale della
persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente costituisce un danno
reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire
la prova della sua esistenza, statuendo la correttezza del ricorso alla
liquidazione del danno con criteri equitativi);
c)
responsabilità aquiliana e illegittimo
trattamento dei dati personali del ricorrente: violazione dell’obbligo del neminem laedere, con applicazione
dell’art. 2050 c.c. richiamato dall’art. 15 D.lgs. n. 196/2003
sotto il profilo dell’illegittimo trattamento dei dati personali del
ricorrente, in quanto il trattamento dei dati personali avviene senza il consenso dell’interessato (ai
cui fini assume rilevanza il mancato invio del preavviso di segnalazione), in
considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori
professionali in genere e finanziari in particolare;
d)
responsabilità contrattuale:
violazione dei canoni di diligenza, di correttezza e di buona fede richiesti
nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio nel rispetto delle norme di cui
agli art. 1176, 1175, 1374 e 1375 c.c. (cfr. Tribunale Milano, 19 febbraio 2001;
Tribunale Nocera Inferiore, 23/5/2011), conseguente alla violazione degli obblighi
pubblicistici di trasmissione delle necessarie informazioni sul merito
creditizio e dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale che si
concretizzano anche in doveri di protezione e di salvaguardia
L’esito
Nel
caso concreto, l’intermediario segnalatore non ha adempiuto a nessuno degli
oneri imposti dalle diverse fonti normative sopra richiamate: in particolare, non
solo non è stata accertata la criticità della condizione economica del piccolo
imprenditore – ed anzi, addirittura la sofferenza dichiarata non era neppure
comprovata da idonea documentazione, – ma non è neppure stato inviato un
preavviso di segnalazione.
Inoltre,
lo scrivente Studio Legale ha adeguatamente comprovato l’esistenza in capo al
Cliente di tutte le voci di danno sopra illustrate.
Di
conseguenza, l’intermediario finanziario è stato condannato al risarcimento di
un congruo risarcimento in favore del piccolo imprenditore.