IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI ALL’ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA

Il Caso

Un imprenditore, titolare di una piccola impresa individuale, a seguito della richiesta di un finanziamento al proprio istituto di credito, si avvedeva della presenza di una segnalazione a suo carico alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, a causa della quale la richiesta di finanziamento veniva respinta.

Il nostro Studio Legale ha, così, provveduto a richiedere il prospetto sintetico ed analitico delle segnalazioni ivi presenti, dal quale emergeva l’effettiva iscrizione a suo carico di una segnalazione di sofferenza da parte di un intermediario, la cui fonte era però del tutto ignota al Cliente, il quale, del resto, non aveva mai ricevuto alcun sollecito di pagamento né preavviso di segnalazione.

Veniva, dunque, trasmessa all’intermediario una richiesta di immediata cancellazione della segnalazione in discorso e di risarcimento dei danni subiti.

Dopo innumerevoli solleciti e l’instaurazione della procedura di negoziazione assistita, l’intermediario riconosceva l’errore e procedeva per le vie bonarie alla cancellazione della segnalazione alla Centrale dei Rischi.

La controparte, tuttavia, negava qualsivoglia risarcimento dei numerosi danni subiti dal piccolo imprenditore: si rendeva, pertanto, necessario adire il Tribunale, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., data la natura documentale della vertenza.

Il quadro normativo

§ Il sistema delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Il sistema delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti, imponendo agli istituti bancari e agli intermediari finanziari la puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio, adottando tutte le cautele necessarie per il rispetto delle ragioni dell’utenza, evitando così di incorrere in responsabilità (cfr. Istruzioni Banca d’Italia di cui alla circolare n. 139/1991 e successivi aggiornamenti, in particolare Cap. II, Sez. II, Par. 5).

Di fatti, l’istituto segnalante è tenuto ad accertare la sussistenza di una condizione di complessiva difficoltà economica del soggetto segnalato, con un grado di diligenza che certamente non può arrestarsi alla constatazione di un mero inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica paragonabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 15609/2014).

Ed ancora, è previsto l’obbligo ex lege (art. 4 comma 7 del Codice Di Deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante della Privacy del 2004 e in vigore dal primo gennaio 2005) in capo agli intermediari che rilevino una sofferenza di inviare un tempestivo preavviso di segnalazione, proprio al fine di consentire al debitore di sanare la propria posizione senza subire la conseguenze dannose di una segnalazione alla Centrale dei Rischi.

§ La natura dei danni

a)     lesione del diritto di impresa: impossibilità di accedere al credito bancario (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, ordinanza del 12/03/2015, per cui l’illegittima segnalazione in Centrale Rischi comporta per l’imprenditore un rischio imminente e molto elevato di grave pregiudizio, sia per quanto riguarda l’eventuale revoca degli affidamenti già concessi, sia quale causa di preclusione per la concessione di nuove agevolazioni. Tipico effetto della segnalazione è, infatti, la negazione dell’affidabilità bancaria del soggetto: ciò che, dal punto di vista dell’imprenditore commerciale, costituisce un irreparabile pregiudizio) e conseguente perdita dei fornitori;

b)     danno alla reputazione imprenditoriale e all’onorabilità del soggetto segnalato:  grave danno di immagine, non solo presso il fornitore bensì anche presso tutta la clientela - abituata da anni ad acquistare i prodotti del predetto fornitore - e presso l’istituto di credito, , la cui entità potrà essere quantificata in via equitativa ex art.1226 c.c. (cfr. ABF Roma, 6 marzo 2015, Cass. 2 settembre 2008, n. 22061; Cass. civ., sez. I, 24/05/2010, n. 12626; Trib. Bari, sez. II, 07/02/2011, n. 410, per cui il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza, statuendo la correttezza del ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi);

c)      responsabilità aquiliana e illegittimo trattamento dei dati personali del ricorrente:  violazione dell’obbligo del neminem laedere, con applicazione dell’art. 2050 c.c. richiamato dall’art. 15 D.lgs. n. 196/2003 sotto il profilo dell’illegittimo trattamento dei dati personali del ricorrente, in quanto il trattamento dei dati personali avviene  senza il consenso dell’interessato (ai cui fini assume rilevanza il mancato invio del preavviso di segnalazione), in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori professionali in genere e finanziari in particolare;

d)     responsabilità contrattuale: violazione dei canoni di diligenza, di correttezza e di buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio nel rispetto delle norme di cui agli art. 1176, 1175, 1374 e 1375 c.c. (cfr. Tribunale Milano, 19 febbraio 2001; Tribunale Nocera Inferiore, 23/5/2011), conseguente alla violazione degli obblighi pubblicistici di trasmissione delle necessarie informazioni sul merito creditizio e dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale che si concretizzano anche in doveri di protezione e di salvaguardia

L’esito

Nel caso concreto, l’intermediario segnalatore non ha adempiuto a nessuno degli oneri imposti dalle diverse fonti normative sopra richiamate: in particolare, non solo non è stata accertata la criticità della condizione economica del piccolo imprenditore – ed anzi, addirittura la sofferenza dichiarata non era neppure comprovata da idonea documentazione, – ma non è neppure stato inviato un preavviso di segnalazione.

Inoltre, lo scrivente Studio Legale ha adeguatamente comprovato l’esistenza in capo al Cliente di tutte le voci di danno sopra illustrate.

Di conseguenza, l’intermediario finanziario è stato condannato al risarcimento di un congruo risarcimento in favore del piccolo imprenditore.

© Studio Legale Basilico Venturini | 01 Aug, 2017