DECRETO DI ESPULSIONE QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE E TITOLO GIUSTIFICATIVO A PERMANERE SUL TERRITORIO ITALIANO

Il caso

Il nostro Studio Legale ha affrontato il caso di un soggetto extracomunitario a cui era stato notificato un decreto di espulsione durante la sua detenzione in carcere. Successivamente alla presentazione di opposizione a tale decreto avanti il Tribunale di Sorveglianza presentata personalmente dal detenuto per motivi in realtà erronei, il Magistrato di Sorveglianza competente lo ammetteva – a seguito di apposita istanza depositata mesi prima – alla misura alternativa dell’esecuzione presso il domicilio della pena detentiva ex Legge 199/2010.

Il quadro normativo

L’art. 16 comma V T.U. Immigrazione, nel disciplinare l’ambito di applicazione della misura alternativa della dell’espulsione, si riferisce espressamente ed esclusivamente allo “straniero, identificato, detenuto”.

Ciò in quanto la ratio dell’istituto dell’espulsione è da individuarsi prevalentemente nella riduzione della popolazione carceraria, oltre che nell’allontanamento dal territorio dello Stato di individui la cui permanenza potrebbe risultare pericola.

Pertanto, in concreto, in assenza della pericolosità del soggetto, è proprio l’ammissione alla detenzione domiciliare, avvenuta successivamente rispetto all’emissione del decreto di espulsione, a sospendere automaticamente l’efficacia di quest’ultimo ed a legittimare la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, il quale, a seguito dell’espiazione della pena, dovrà regolarizzare la sua posizione.

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio per cui “l’espulsione dello straniero prevista dall’art. 16 d.lgs. n. 286/1998 è una misura alternativa alla detenzione prevista allo scopo di ridurre la popolazione carceraria e non è applicabile a soggetti che già si trovino ad espiare la pena con altre misure alternative quali ad esempio la detenzione domiciliare” (Cass pen. 16/06/2010 Malkuci; Cass. Pen 12/12/2003 Reda).

Esito

In considerazione di quanto sopra questo Studio ha provveduto, in vista dell’udienza fissata a seguito dell’opposizione presentata in proprio avverso il decreto di espulsione, a precisare tali argomentazioni, ottenendo così da parte del Tribunale di Sorveglianza competente la revoca del decreto di espulsione: “rilevato pertanto che attualmente l’interessato non è più detenuto in carcere e che pertanto, in ossequio  alle disposizioni di legge, il decreto di espulsione ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 286/1998 non può più essere eseguito; ritenuto che il decreto di espulsione 08/05/2015 a carico dell’interessato, disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Brescia pur in presenza di tutti i presupposti di legge al momento della sua emissione, deve quindi essere revocato”.

 

 

© Studio Legale Basilico Venturini | 01 Aug, 2017