L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: INFORMAZIONI GENERALI
CHI E’ L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
In Italia ci sono moltissime persone non più in grado di occuparsi di se stesse, rimaste sole, che necessitano di aiuto! In loro favore, la legge ha previsto strumenti di tutela quali, in primis, l’amministrazione di sostegno, disciplinata dagli artt. 404 ss c.c. L’art. 404 del Codice Civile, infatti, così recita: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.”.
In concreto, la figura dell’amministratore di sostegno ha, così, la funzione di aiutare la persona in difficoltà nella gestione delle risorse economiche, nella gestione della casa, nel pagamento delle bollette, nelle sue cure personali, ecc., sempre condividendo le scelte più importanti con la persona amministrata – non a caso definita beneficiario - e rispettando i suoi bisogni e aspirazioni. Il tutto sotto la sorveglianza attenta del Giudice Tutelare presso il Tribunale Competente.
COME SI FA A NOMINARE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
La nomina di un amministratore di
sostegno avviene a seguito di ricorso depositato:
· dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
· dal coniuge
· dalla persona stabilmente convivente
· dai parenti entro il quarto grado
· dagli affini entro il secondo grado
· dal tutore o curatore
· dal pubblico ministero
I servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali per cui si rende necessaria l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, hanno l’obbligo di presentare loro stessi ricorso ovvero comunicare la notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.
CHI PUO’ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
Il Giudice Tutelare preferisce, ove presente e possibile:
- il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre
- il figlio
- il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza di tali soggetti, il Giudice Tutelare opterà per la nomina del professionista le cui competenze meglio soddisfano le esigenze del beneficiario (avvocato / commercialista / medico / etc.) scelto da appositi elenchi conservati presso la relativa Cancelleria.
In ogni caso, non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il Studio Legale B&V offre consulenza in materia di Amministrazioni di Sostegno nonché la propria disponibilità a ricoprire tale delicata funzione, avendo maturato una comprovata esperienza in materia (l’Avv. Lara Venturini è iscritta nelle liste degli AdS presso il Tribunale di Como).