MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE NON AUTOSUFFICIENTE: ECCO LA NUOVA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Con la sentenza n. 17183/2020, la Corte di Cassazione ha riassunto, in via di massima, i principali casi in cui i genitori sono tenuti al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Ciò avviene, in particolare, in caso di:

a) condizione di particolare minorazione o debolezza delle capacità personali del figlio, seppure in assenza di una misura di protezione degli incapaci (amministrazione di sostegno, interdizione, etc.);

b) diligente prosecuzione degli studi ultraliceali (principalmente universitari), in cui il figlio dimostri impegno e la realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;

c) decorso di un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi svolti dal figlio in cui quest’ultimo si sia attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;

d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.

Diversamente, il mantenimento non sarebbe dovuto in quanto è richiesta al figlio maggiorenne un’utile e fattiva attivazione nella ricerca di un lavoro - in considerazione della c.d. capacità lavorativa acquisita con la maggiore età - “al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore”.

Ciò in quanto sul figlio maggiorenne grava in ogni caso l’obbligo, di cui all'art. 315-bis, comma 4, c.c. di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.

Appaiono evidenti gli importanti risvolti pratici di tale sentenza che consentirà a tutti i genitori ed in particolar modo a quelli separati e non collocatari dei figli, appunto, maggiorenni e non autosufficienti, di potersi opporre all’inerzia dei figli stessi i quali, una volta finita la scuola (di qualunque grado essa sia), non potranno “sedersi sugli allori” e dovranno immediatamente cercarsi un lavoro ed accettarne uno “qualsiasi”, anche se diverso e lontano dal percorso formativo prescelto, che consenta loro di mantenersi.

Diversamente, il genitore separato e non convivente ben avrà il diritto di chiedere ed ottenere – in sede di separazione, di divorzio, di revisione delle condizioni di separazione o divorzio oppure, infine, di revisione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - la riduzione, se non addirittura l’azzeramento, dell’assegno di mantenimento versato in favore dell’altro genitore oltre che la revoca dell’assegnazione della casa coniugale / familiare (altra misura particolarmente “sgradita” al genitore non collocatario e che si fonda esclusivamente sull’interesse del figlio a mantenere la propria abitazione nel luogo ove ha sempre vissuto).

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Studio Legale Associato B&V

 

 

© Studio Legale Basilico Venturini | 25 Aug, 2020